La sentenza 17.11.2009 del GIP del Tribunale di Milano ha riconosciuto l’efficacia e la validità del modello organizzativo adottato dalla società imputata
E' la prima sentenza dove una società è stata dichiarata non punibile per l’elusione fraudolenta (da parte degli Amministratori) di un modello idoneo ed efficacemente attuato, senza questioni in merito all’operato dell’Organismo di Vigilanza.
Il GIP sottolinea che le vicende dell'ente devono essere distinte da quelle dei soggetti che hanno commesso il reato, superando quindi le molte obiezioni sollevate in questi anni sull'impossibilità di dimostrare l'effettività del Modello una volta che il reato sia stato commesso.
«dato per assodato che la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato non discende automaticamente dal riconoscimento della commissione del reato – in quanto tale conclusione equivarrebbe a ritenere operante una sorta di "responsabilità oggettiva" dell'ente per gli illeciti penali commessi dai suoi vertici – occorre valutare se sussista nel caso specifico una o più ipotesi della causa esimente dalla responsabilità amministrativa prevista dall'art. 6 legge 231/01»«non avrebbe senso ritenere inefficace un modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da parte dei vertici della persona giuridica, in quanto ciò comporterebbe, ovviamente, la pratica inapplicabilità della norma contenuta nell'art. 6 legge 231/01.»
Se l'ente non ha adottato il Modello, è tenuto a dimostrare che il soggetto ha agito nell'interesse proprio o di terzi, ma non nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso:
«Nei (rari) precedenti giurisprudenziali di applicazione di tale norma è stato giustamente affermato dalla S.C. che la adozione del "modello organizzativo" è condizione necessaria, ma non sufficiente, per non incorrere nella responsabilità amministrativa regolata dalla legge 231 cit.
Ove il modello non sia stato adottato nei termini prescritti, infatti, l'ente risponde dell'illecito collegato al reato presupposto, a meno che non dimostri che il suo esponente apicale abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (Cass. 36083/09 rv. 244256).»
Fra l’altro la sentenza, infine, sembra chiarire, richiedendo la forma oltra alla sostanza, anche il significato dell'art. 6, co. 1, lett. a, "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", che aveva indotto a domandarsi se quell' «adottato ed efficacemente attuato» si riferisse al modello di controllo di fatto esistente (sostanza) o alla necessità di adottare un documento riepilogativo di tale modello di controllo (forma):
«il modello organizzativo era stato adottato da (A) con delibera del C.d.A. in data 29.1.2003, e quindi, anteriormente alla data di commissione dei reati».
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